L’Economia dello Spazio: Il Quadro Normativo del Diritto Internazionale dello Spazio

Space-Law Avvocato Marco-Machetta Delimitazione spazio Cosmico

"Appare evidente che vi è un vuoto normativo da colmare che non può più essere ulteriormente procrastinato" l' Avv. Marco Machetta per Economia dello Spazio Magazine

L’Avv. Marco Machetta, con il primo di una serie di contributi in questa materia, delinea un quadro dell’attuale regime giuridico spaziale.

Il Diritto Internazionale dello Spazio

Il crescente interesse nelle molteplici possibili attività, in quella che da più parti viene definita come l’ultima frontiera, correlato al progresso delle tecnologie ed all’aumento senza precedenti degli investimenti di imprese private, che hanno di fatto detronizzato gli Stati dal ruolo di protagonisti, ha riportato negli ultimi anni al centro del dibattito internazionale il tema della regolamentazione del settore spaziale.

L’odierno quadro normativo è rimasto sostanzialmente immutato rispetto a quello esistente all’indomani della corsa allo spazio di alcuni decenni fà ed appare del tutto inadeguato rispetto alle esigenze e potenzialità attuali, inimmaginabili all’epoca, se non per gli autori di fantascienza.

Tale situazione pone tutti i soggetti interessati, a diverso titolo, dello scenario internazionale, nella improcrastinabile necessità di affrontare le questioni imposte dal nuovo contesto, ove sono, peraltro, coinvolti molteplici aspetti giuridici, quali la sicurezza, la protezione ambientale, la ricerca scientifica, lo sfruttamento delle risorse, i rapporti tra Stati, i profili di responsabilità e molti altri; per di più, in una sovrapposizione di fonti (diritto consuetudinario e norme convenzionali) e di ripartizione di competenze (si consideri, ad esempio, in ambito europeo, tra gli Stati membri e l’Unione Europea e, tra quest’ultima, con l’European Space Agency ESA), che rendono tale regolamentazione ancora più ardua.

La Disciplina dello Spazio

La disciplina dello spazio esterno, a livello convenzionale, è tuttora limitata a cinque Trattati, conclusi nei primi due decenni successivi all’inizio dell’era spaziale, prendendo come elemento temporale di riferimento il lancio del primo satellite sovietico Sputnik 1 nel 1957.

Trattato sui principi che governano l’attività degli Stati nell’esplorazione ed uso dello spazio extratmosferico.

Il primo di questi Accordi è costituito dal Trattato sui principi che governano l’attività degli Stati nell’esplorazione ed uso dello spazio extratmosferico, inclusa la Luna e gli altri Corpi celesti (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies), conosciuto semplicemente con il nome di “Trattato sullo spazio extra – atmosferico” o “Outer Space Treaty” del 27.1.1967.

I principi che esso stabilisce nei suoi 17 articoli e che possono essere considerati le fondamenta del diritto internazionale dello spazio, tanto che alcuni di essi sono generalmente accettati quale diritto consuetudinario, sono basati su uno spirito di cooperazione internazionale e sulla nozione di bene comune che oggi potrebbero quasi apparire ingenui:

  • l’esplorazione e l’uso dello spazio extratmosferico sono di libero accesso e devono essere portati avanti nell’interesse di tutti i paesi (art. 1);
  • il divieto per gli Stati di occupare e rivendicare in qualsiasi forma i corpi celesti (artt. 2 e 11);
  • l’uso pacifico dello spazio, con divieto di installazione di armi nucleari e di utilizzo di qualsiasi arma di distruzione di massa e di costruzione di basi militari (art. 4);
  • il regime di responsabilità a carico dello Stato per le attività nazionali nello spazio (anche se queste sono state svolte da enti non governativi) ed in caso di danno procurato da un lancio fallito o da un oggetto precipitato sul pianeta, con la previsione che sarà sempre responsabile lo Stato nel cui territorio è stato tenuto il lancio (artt. 6 e 7).

Dopo questo primo accordo, che tuttora costituisce, pur nei suoi molteplici limiti, la convenzione che riscuote maggiori consensi ed il punto di riferimento per ogni successivo intervento, sono stati successivamente conclusi altri quattro trattati.

Accordo sul salvataggio e recupero degli astronauti e oggetti spaziali

L’Accordo sul salvataggio e recupero degli astronauti e degli oggetti spaziali (Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space), firmato il 22.4.1968, con il quale è stata stabilita una procedura di cooperazione tra gli Stati nel caso in cui questi incorrano in una situazione di pericolo, che include la notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite e, nel contempo, l’obbligo di fornire tutta l’assistenza possibile, con la previsione di una compensazione economica per i costi legati al salvataggio e al recupero dell’oggetto spaziale.

Tale accordo, come del resto tutti i quattro sinora conclusi, è stato spesso criticato per la sua genericità, non avendo, ad esempio, fornito una definizione di astronauta e di oggetto spaziale o specificamente disciplinata la materia della compensazione.

Convenzione per la responsabilità internazionale su danni causati da oggetti spaziali

La Convenzione per la responsabilità internazionale su danni causati da oggetti spaziali (Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects): firmata il 29 marzo 1972, ove vengono sostanzialmente affermati i seguenti principi:

1) l’introduzione di un doppio regime di responsabilità oggettiva per danni sulla superficie terrestre o nell’atmosfera ed aeromobili in volo (art. 2) e di responsabilità per danni causati nello spazio extra-atmosferico su oggetti spaziali o persone (art. 3), con un sostanziale ampliamento delle responsabilità degli Stati per oggetti spaziali caduti dall’orbita, già previste dall’Outer Space Treaty del 1967;

2) la procedura ad hoc per il caso in cui un lancio sia realizzato da due Stati contemporaneamente; in questo caso, infatti, entrambi i Paesi vengono ritenuti responsabili per il danno causato e la parte danneggiata può chiedere l’intera somma da risarcire ad uno qualsiasi dei due;

3) le modalità delle richieste di risarcimento, rese possibili solo per uno Stato nei confronti di un altro Stato, con esclusione della facoltà per singoli individui ed organizzazioni non-governative di richiedere direttamente un risarcimento nei confronti della Nazione nel cui territorio è stato lanciato l’oggetto.

Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio

La Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio (Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space), firmata il 14.1.1974, che istituisce i registri nazionali ed internazionali e stabilisce la procedura burocratica da adottare per registrare gli oggetti lanciati nello spazio con lo scopo di semplificare le richieste di risarcimento e la rivendicazione degli oggetti in orbita intorno alla Terra.

Accordo sulle attività degli Stati sulla Luna

L’Accordo sulle attività degli Stati sulla Luna (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies), che costituisce l’ultimo degli accordi sullo spazio in seno alle Nazioni Unite, firmato il 18 dicembre 1979.

Il trattato ha ricevuto solo 18 ratifiche e non è stato firmato da nessuna delle tre superpotenze in ambito di lanci spaziali: Stati Uniti, Russia e Cina. Per questo motivo, la sua importanza nel diritto internazionale è sempre stata considerata minima, anche perché esso prevedeva una condivisione tra tutti gli Stati delle risorse estratte (eventualità all’epoca ritenuta remota), mentre già allora enti governativi e non, avevano avviato programmi spaziali con lo scopo di colonizzare e sfruttare le risorse presenti nel Sistema Solare; la mancata ratifica da parte degli Stati leaders nella corsa allo spazio, di fatto pose fine anche alla stipulazione di Trattati in questa materia.

Tali accordi non hanno, tuttavia, affrontato numerose questioni rispetto al panorama globale delle attività spaziali ed in generale della c.d. Space Economy, unanimemente considerata come uno dei settori con maggiori prospettive dell’economia mondiale nel prossimo futuro.

A distanza di decenni, alcuni principi stabiliti nel primo e più fondamentale di tali accordi, divenuti nel tempo parte del diritto internazionale consuetudinario, non appaiono più in linea con il progresso della tecnologia, con l’aumentata capacità del lancio di satelliti nell’orbita e con la crescita di nuove aree commerciali e le corrispondenti pressioni provenienti dalla maggior parte degli stakeholders coinvolti (agenzie nazionali, scienziati, politici, enti non governativi, industrie ed imprese private).

Si consideri, ad esempio, da una parte, lo sfruttamento delle risorse provenienti da corpi celesti o alle attività imprenditoriali sorte su iniziative di natura privata; dall’altra, gli accordi multilaterali tra Stati come, a titolo esemplificativo, l’International Space Station Intergovernamental Agreement concluso il 29.1.1998 tra quindici Stati e gli Artemis Accords siglati il 13.10.2020, ai quali hanno sinora aderito trentadue Stati, tra i quali l’Italia; questi ultimi, in particolare, stabiliscono un quadro per la cooperazione nella esplorazione civile e l’uso pacifico della Luna, Marte ed altri oggetti astronomici che, pur ispirandosi al Trattato dello Spazio del 1967, inevitabilmente vanno ad incidere sui principi originari.

L’esigenza di adottare nuovi approcci regolatori per soddisfare i bisogni dei nuovi attori e beneficiari tra le nazioni spaziali è stata, in tali termini, già manifestata anche nel 10th un Workshop on Space Law, Contribution of Space Law and Policy to Space Governance and Space Security in the 21st century, tenutosi nel Settembre del 2016.

E’ opportuno evidenziare che, a margine degli accordi internazionali sopra richiamati, in seno alle Nazioni Unite, sono state emanate una serie di risoluzioni che, pur non avendo natura vincolante, stabiliscono sostanzialmente delle linee guida (c.d. Soft Law) dirette ad orientare la condotta degli Stati nel settore spaziale, tra le quali si menzionano:

  • la Risoluzione n. 1148 del 14.11.1957 che stabiliva che l’invio di oggetti nello spazio dovesse avvenire solo a scopi scientifici;
  • la Risoluzione n. 1348 del 1958 che ha fissato il principio di necessaria collaborazione tra gli Stati nell’esplorazione ed utilizzo dello spazio;
  • la Risoluzione n. 1721 del 20.12.1961 che ha ribadito il principio della libera esplorazione ed uso dello spazio, unitamente al divieto di rivendicazioni ed appropriazioni di natura nazionale;
  • la Risoluzione n. 55/122 del 2000 sulla International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space;
  • la Risoluzione n. 59/115 del 2004 sulla Application of the concept of the “launching State”;
  • la Risoluzione n. 62/101 del 2007 relativa a Recommendations on enhancing the practice of States and international intergovernmental organizations in registering Space objects;
  • la Risoluzione n. 68/74 del 2013 relativa a Recommendations on national legislation relevant to the peaceful exploration and use of outer space;
  • le Risoluzioni n. 69/38 del 2014 e n. 70/53 del 2015 su Transparency and Confidence- buildings measures in outer space activities;
  • la Risoluzione n. 70/230 del 2015 su Matters relating to activities under the United Nations Programme on Space Applications in 2016;
  • la Risoluzione n. 72/78 del 2017 sulla Declaration on the fiftieth anniversary of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies;
  • la Risoluzione n. 73/6 del 2018 sul Fiftieth anniversary of the first United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space: space as a driver of sustainable development;
  • le Risoluzioni n. 70/82 del 2015, n. 71/90 del 2016, n. 72/77 del 2017, n. 73/91 del 2018 e n. 74/82 del 2019 sulla International Cooperation in the peaceful uses of outer space;
  • la Risoluzione n. 75/36 del 2020 su Reducing space threats through norms, rules and principle of responsible behaviours;
  • la Risoluzione n. 76/3 del 2021 su The “Space2030” Agenda: space as a driver of sustainable development;
  • la Risoluzione n. 76/76 del 2021 e n. 77/121 del 2022 sulla International Cooperation in the peaceful uses of outer space e la Risoluzione n. 77/120 del 2022 su Space and global health.

In tale contesto, sono di estrema importanza le attività poste in essere dall’ente delle Nazioni Unite UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs istituito nel 1958 e composto da 102 membri), nonché dal COPUOS (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space istituito nel 1959 e composto da 95 Paesi); quest’ultimo ha, ad esempio, elaborato le Space Debris Mitigation Guidelines approvate con la Risoluzione n. 62/217 del 2007 che, su base volontaria e, quindi, in assenza di sanzioni in caso di inosservanza, hanno espresso indicazioni e condiviso buone pratiche volte alla sicurezza delle operazioni spaziali ed allo sviluppo delle tecnologie in modo sostenibile.

Allo stato attuale, nonostante i diversi orientamenti degli Stati sulla base delle prospettive ed aspirazioni di ciascun Paese, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è estremamente impegnata per trovare un compromesso accettabile in tale settore, come confermato dalla istituzione di un gruppo di lavoro sulla riduzione delle minacce spaziali attraverso norme, regole e principi di comportamento responsabile, nonché dalle recenti risoluzioni adottate nel 2021 (76/22 sulla Prevention of an arms race in outer space e n. 76/30 in “Further practical measures for the prevention of an arms race in outer space”), che, pur divisive, testimoniano gli sforzi per raggiungere tale obiettivo.

Nel Settembre del 2024 si terrà il Summit of the Future su iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite, al quale dovrebbero partecipare i leaders internazionali per forgiare un nuovo consenso e rafforzare la cooperazione internazionale in tale settore strategico per le future generazioni.

Conclusioni

In conclusione, appare evidente che vi è un vuoto normativo da colmare, che non può più essere ulteriormente procrastinato, per affrontare e risolvere le numerose sfide e problemi di governance che ci attendono, pur nel quadro del Trattato sullo Spazio che dispone una opportuna forma di controllo “pubblico” sull’ambiente e sulla sicurezza.

Avv. Marco Machetta per Economia dello Spazio Magazine

Avv. Marco Machetta

Ha collaborato con il Prof. Umberto Leanza, partecipando al progetto di ricerca C.N.R. avente per oggetto “Il Tribunale di Prima Istanza delle Comunità Europee”, alle attività di studio e di ricerca della cattedra di diritto internazionale della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in particolare in materia di Diritto Internazionale del Mare, di regime giuridico dei satelliti e dell’orbita geostazionaria e sul regime giuridico dell’Antartide.

Ha partecipato per conto del Ministero degli Affari Esteri, ai lavori della Hague Conference on Private International Law in materia di Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters.

E’ stato membro della delegazione dello Stato italiano ai lavori dell’Unidroit diretti alla stipula della Convenzione Internazionale “Convention on Harmonised Substantive Rules Regarding Intermediated Securities”.

Ha partecipato in qualità di esperto giuridico per conto dello Stato Italiano, ai lavori delle Commissioni O.N.U. Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law) in materia di “Arbitrato”.

Ha partecipato in qualità di esperto giuridico per conto dello Stato Italiano, ai lavori delle Commissioni O.N.U. Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law) in materia di “Progetti infrastrutturali finanziati da privati”.

Space-Law Avvocato Marco-Machetta Delimitazione spazio Cosmico
Avv. Marco Machetta

Avvocato esperto in diritto internazionale, diritto marittimo e commerciale. Ha collaborato con il Prof. Umberto Leanza, partecipando alle attività di studio e di ricerca della cattedra di diritto internazionale della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in particolare in materia di Diritto Internazionale del Mare, di regime giuridico dei satelliti e dell’orbita geostazionaria e sul regime giuridico dell’Antartide. Ha partecipato, in più occasioni, per conto del Ministero degli Affari Esteri, in qualità di esperto giuridico, ai lavori della Commissioni O.N.U. Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law); è stato, altresì, membro della delegazione italiana ai lavori della Hague Conference on Private International Law.