
Fonte: Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
La Repubblica di San Marino punta con decisione sul mercato aerospaziale globale, con una visione industriale chiara e ambiziosa. Al centro del progetto c’è la presentazione della nuova legge quadro sulla Space Economy, uno strumento normativo concepito in conformità ai trattati ONU e l’European Space Act pensato per attrarre capitali privati, investitori e startup ad alto valore tecnologico. La strategia del Titano si fonda sulla cooperazione multilaterale e sull’alleanza con le grandi agenzie internazionali (come NASA, ESA e ISRO) piuttosto che su programmi autonomi di difficile sostenibilità, puntando a valorizzare la ricerca applicata, la componentistica avanzata e la filiera tecnologica locale. A suggellare questo percorso di forte apertura internazionale è arrivato un passaggio storico: l’ingresso ufficiale di San Marino come 74° Stato firmatario degli Artemis Accords, confermando la volontà del Paese di non essere un semplice spettatore, ma un hub competitivo e un catalizzatore d’innovazione nella New Space Economy.
Il Programma Artemis è un ambizioso progetto coordinato dalla NASA con l’obiettivo di riportare l’uomo sulla superficie lunare e stabilire una presenza permanente e duratura sul nostro satellite, ponendo le basi per la futura esplorazione di Marte e dei corpi celesti minori.
La sostenibilità di un’impresa di tale portata non richiede soltanto innovazioni tecnologiche straordinarie, ma esige un quadro normativo e regolatorio chiaro. È in questo scenario che si inseriscono gli Accordi Artemis, stipulati originariamente nell’ottobre del 2020 da otto Stati fondatori e cresciuti esponenzialmente nel corso degli anni fino a raccogliere decine di adesioni a livello globale. Questo strumento giuridico e politico ridefinisce le regole d’ingaggio per la governance dello spazio extra-atmosferico, sollevando al contempo importanti dibattiti sul piano del diritto internazionale, della cooperazione multilaterale e della concorrenza geopolitica.
Nonostante la denominazione formale, gli Artemis Accords non costituiscono un trattato internazionale in senso classico, configurandosi prevalentemente come un impegno politico (political commitment). Questa natura giuridica consente alle parti contraenti di mantenere un certo grado di flessibilità, evitando i complessi e lunghi iter di ratifica parlamentare tipici dei trattati tradizionali e gli oneri di registrazione e pubblicazione previsti dall’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Gli Accordi si fondano sul rispetto e sul richiamo esplicito dei capisaldi storici del diritto spaziale internazionale, tra cui:
- Il Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico del 1967 (Outer Space Treaty).
- L’Accordo sugli Astronauti del 1968.
- La Convenzione sulla responsabilità del 1972.
- La Convenzione sulla Immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio del 1975.
Attraverso tredici disposizioni chiave, gli Accordi traducono i principi generali di questi trattati storici in linee guida pratiche e standard operativi condivisi. Tra questi spiccano l’impegno all’uso esclusivamente pacifico dello spazio, la trasparenza delle politiche spaziali nazionali, l’interoperabilità delle infrastrutture tecniche (dalle comunicazioni ai sistemi energetici), l’assistenza d’emergenza al personale in difficoltà e la mitigazione dei detriti orbitali.
Uno degli aspetti più innovativi, discussi e densi di implicazioni giuridiche degli Artemis Accords è rappresentato dalla Sezione 10, interamente dedicata alle risorse spaziali.
In termini generali, gli Accordi stabiliscono che, da un lato, l’estrazione e l’utilizzo delle risorse spaziali (dalla superficie o dal sottosuolo della Luna, di Marte, di comete e asteroidi) possono e debbono essere eseguiti in modo coerente con il Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico; dall’altro, secondo l’impostazione giuridica alla base di tale documento, viene specificato che l’attività di estrazione non costituisce di per sé un’appropriazione nazionale vietata dall’articolo II del Trattato del 1967.
La diffusione degli Artemis Accords ha tracciato una linea di demarcazione netta nel panorama geopolitico internazionale, raccogliendo un consenso anche tra numerosi Paesi emergenti, ma generando al contempo reazioni critiche e contrapposizioni strategiche, in particolare dalle grandi potenze spaziali come la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese che hanno manifestato in fasi e modi diversi la propria contrarietà a tale iniziativa.
L’attuale fase internazionale è caratterizzata da una competizione Cina-Stati Uniti che vede contrapposti i rispettivi programmi di esplorazione lunare e di stabilimento di basi. Questa rivalità è ulteriormente irrigidita da barriere legislative come il Wolf Amendment statunitense, che limita drasticamente i canali di collaborazione diretta tra la NASA e le entità collegate alla Cina nel settore aerospaziale.
Gli Accordi scelgono deliberatamente di non fare riferimento al controverso Moon Agreement del 1979, l’unico dei trattati spaziali rimasto privo di attuazione, il quale sanciva il divieto assoluto di sfruttamento commerciale e definiva le risorse come patrimonio comune dell’umanità, un concetto ritenuto incompatibile con le odierne ambizioni di sviluppo della space economy privata. Al contrario, gli Accordi Artemis si pongono anche l’obiettivo di realizzare quella “prassi successiva” al quale fa riferimento l’articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ai fini della formazione di una consuetudine internazionale che legittimi l’attività mineraria spaziale e la tutela dei relativi investimenti commerciali.
Negli ultimi anni, la cornice politico-strategica degli Stati Uniti in ambito spaziale, della quale sono espressione anche gli Accordi Artemis, ha impresso una ulteriore accelerazione a questo processo, con l’adozione di indirizzi nazionali e ordini esecutivi dedicati (come quelli che aggiornano la National Space Strategy), che hanno definitivamente elevato lo Spazio a infrastruttura critica globale, un dominio industriale, economico e di sicurezza nazionale.
I tratti salienti di questa evoluzione comprendono: il cambio di ruolo della NASA, che da agenzia governativa non si pone più unicamente come committente diretto, ma evolve verso il ruolo di enabler e cliente di servizi forniti da colossi e startup dell’industria privata; l’afflusso di capitali privati che vede mobilitare decine di miliardi di dollari per stimolare la transizione verso infrastrutture orbitali commerciali, superando progressivamente l’era della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e, infine, la sicurezza cislunare mediante la protezione attiva delle risorse e delle infrastrutture nello spazio profondo.
Gli Stati che hanno aderito agli Accordi Artemis, nella valutazione di tale elemento ai fini della formazione di un potenziale diritto consuetudinario o quantomeno, nella fase attuale, dallo sviluppo di una opinio juris consistente in una interpretazione condivisa dell’articolo 2 del Trattato sullo Spazio, hanno provenienza geografica variegata e ricomprendono Paesi di grandi e piccole dimensioni; inoltre, tra i firmatari vi sono sette Stati che avevano aderito al Moon Agreement, uno dei quali, l’Arabia Saudita, con una decisione che non ha altri precedenti, si è ritirato da tale Accordo, verosimilmente per la incompatibilità delle clausole in esso contenute che si riferivano al concetto di patrimonio comune dell’umanità rispetto a quanto previsto dagli Artemis Accords.
È stato, altresì, previsto che sarebbero stati adottati ulteriori strumenti bilaterali per implementare specifiche attività di cooperazione relative all’uso ed alla esplorazione dello spazio.
Questo strumento costituisce, quindi, un accordo internazionale sui generis, finalizzato a delineare regole condivise in materia di esplorazione spaziale, ricerca scientifica e sfruttamento commerciale delle risorse e relativi diritti di proprietà, garantendo alle parti contraenti un certo grado di flessibilità nell’applicazione dei suoi contenuti senza incorrere in illeciti in caso di inadempimento.
Nella sezione 1, gli Artemis Accords vengono, infatti, definiti come un «political commitment» avente l’obiettivo di tracciare orientamenti, linee di indirizzo e best practices per guidare gli Stati coinvolti nel programma statunitense di esplorazione lunare Artemis, al fine di accrescere i livelli di sicurezza, trasparenza e sostenibilità nell’utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico.
Pur richiamando espressamente diverse disposizioni del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, dell’Accordo sugli astronauti del 1968 e della Convenzione sulla immatricolazione del 1975, gli Artemis Accords contengono elementi di novità, disciplinando aspetti attuali legati allo sviluppo di infrastrutture e standard esplorativi comuni e interoperabili; alla condivisione dei dati e dei risultati scientifici, allo sviluppo di regole per la tutela del patrimonio dello spazio extra-atmosferico, compresi i siti di atterraggio e manufatti storicamente significativi; alla prevenzione dei conflitti e all’astensione da azioni intenzionali che possano creare interferenze dannose; alla mitigazione dei detriti orbitali e all’utilizzo ed estrazione delle risorse naturali.
Una parte rilevante dell’accordo riguarda l’obbligo di condivisione delle informazioni scientifiche emerse dalle attività svolte in buona fede ed in conformità dell’articolo 11 del Trattato sullo spazio; poiché con tale previsione i Paesi aderenti ritengono di aver assolto il principio stabilito da tale norma di “uso” dello spazio a beneficio del mondo intero.
La Sezione 10, intitolata “Risorse spaziali”, è quella di maggiore rilevanza, poiché in essa i firmatari precisano che:
- l’utilizzo delle risorse spaziali può apportare benefici all’umanità, fornendo un supporto fondamentale per operazioni sicure e sostenibili.
- L’estrazione e l’utilizzo delle risorse spaziali, incluso qualsiasi recupero dalla superficie o dal sottosuolo della Luna, di Marte, di comete o di asteroidi, deve essere eseguito in modo conforme al Trattato sullo spazio extra-atmosferico e a sostegno di attività spaziali sicure e sostenibili.
- L’estrazione di risorse spaziali non costituisce di per sé un’appropriazione nazionale ai sensi dell’articolo II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico e che i contratti e gli altri strumenti giuridici relativi alle risorse spaziali dovrebbero essere coerenti con tale Trattato.
- E’ previsto un sistema di informazione dell’ONU sulle attività di estrazione delle risorse spaziali.
- L’esperienza maturata nell’ambito degli Accordi, verrà utilizzata per contribuire agli sforzi multilaterali volti a sviluppare ulteriormente le pratiche e le norme internazionali applicabili all’estrazione e all’utilizzo delle risorse spaziali, anche attraverso gli sforzi in corso presso il COPUOS.
In questo modo, da una parte, viene espressamente prevista la facoltà di utilizzare o sfruttare le risorse spaziali (oggetto); dall’altra, essa viene giustificata come “supporto essenziale per operazioni sicure e sostenibili” (scopo), con una formulazione volutamente ampia, tale da coprire tutti i tipi di operazioni spaziali future ed evitare dibattiti sulla sua portata.
La stessa NASA, nella sua pagina web dedicata agli Accordi, chiarisce che “Gli Accordi Artemis rafforzano il fatto che l’estrazione di risorse spaziali può e sarà condotta sotto gli auspici del Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico, con particolare attenzione agli articoli II, VI e XI“. Da questa formulazione, se letta insieme agli Accordi, si evince chiaramente che la NASA condurrà l’estrazione di risorse spaziali dalla superficie o dal sottosuolo della Luna durante la sua missione lunare a lungo termine nel 2028 e negli anni a venire.
Con la sottosezione 4) viene esplicitata l’intenzione dei firmatari di far sì che l’attività mineraria spaziale diventi una norma di diritto internazionale mediante i numerosi riferimenti alla conformità di tali condotte con il Trattato sullo Spazio Extra-Atmosferico (ben 13 volte in altrettante sezioni, di cui tre volte nella sezione 10) ai fini della graduale creazione di una norma attraverso i meccanismi di interpretazione dei trattati esistenti. Come accennato, il meccanismo prescelto è quello della “prassi successiva”, istituto previsto dall’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (“Si tiene conto, insieme al contesto: … di qualsiasi pratica successiva nell’applicazione del trattato che stabilisca l’accordo delle parti in merito alla sua interpretazione“). Il concetto di “prassi successiva” è richiamato in questa sottosezione degli Accordi Artemis, che esprime esplicitamente l’intenzione di “sviluppare pratiche e norme internazionali applicabili all’estrazione e all’utilizzo delle risorse spaziali”, attraverso la prevista pratica dell’attività mineraria, finché non diventerà la norma.
Gli Artemis Accords stabiliscono un assetto di regole di condotta che, tuttavia, trattandosi di strumento non vincolante, non modificano di per sé gli accordi internazionali vigenti, ma eventualmente ne colmano alcune lacune, con l’ulteriore indiretto obiettivo di attribuire riconoscimento giuridico alle legislazioni interne che riconoscono il diritto di sfruttamento delle risorse ed ai relativi processi autorizzativi.
I principi enunciati dalle tredici clausole in cui sono articolati gli Accordi, affermano in termini espliciti la possibilità di utilizzare, anche a fini commerciali, le risorse spaziali che possono, quindi, anche essere oggetto di diritti di proprietà, esprimendo in tal modo a chiare lettere gli obiettivi e le opinioni degli Stati aderenti rispetto a tali questioni.
In tale contesto, la recente adesione della Repubblica di San Marino in qualità di 74° Stato firmatario degli Artemis Accords non rappresenta quindi soltanto un prestigioso traguardo diplomatico per il Titano, ma costituisce un elemento di concreto potenziale sviluppo nel panorama globale della New Space Economy, emblematico delle ambizioni industriali sammarinesi, collocate all’interno del quadro giuridico, economico e strategico delineato dagli Accordi stessi.
Consentendo l’estrazione e l’utilizzo di materiali da Luna, Marte e asteroidi senza configurarla come un’appropriazione nazionale, questi Accordi offrono agli attori economici la certezza giuridica indispensabile per investire. È proprio in questa cornice che si inserisce la nuova legge quadro sulla Space Economy di San Marino che potrebbe costituire uno strumento normativo interno snello, moderno e perfettamente allineato ai trattati ONU e ed ai principi dell’European Space Act, attualmente in fase di negoziato, concepito per trasformare il territorio sammarinese in un incubatore d’eccellenza per startup, PMI innovative e investitori internazionali.
Come evidenziato dalle autorità sammarinesi, nella persona del Segretario Rossano Fabbri, per una realtà di piccole dimensioni geografiche e demografiche, l’adesione agli Artemis Accords e la stretta collaborazione con colossi come la NASA e l’ESA dimostrano che la rotta vincente passa attraverso la diplomazia scientifica e l’inserimento mirato nelle catene di fornitura globali. San Marino sceglie consapevolmente di non restare spettatore passivo nella attuale fase di commercializzazione del dominio spaziale che oggi viene considerata una vera e propria infrastruttura critica di potenza, economia e sicurezza.
In conclusione, la firma degli Artemis Accords da parte della Repubblica di San Marino suggella una visione lungimirante: la sovranità statale, se unita a una burocrazia reattiva e a un quadro normativo coraggioso, può trasformare anche un microstato in un catalizzatore d’innovazione. Mentre la comunità internazionale si divide tra la spinta commerciale occidentale e le resistenze o i blocchi alternativi (come la concorrenza con i programmi cinesi e le divergenze con la Russia), il Titano dimostra che l’era spaziale può non costituire un dominio esclusivo delle superpotenze, mediante la partecipazione ai grandi tavoli multilaterali e puntando sul talento, sulla ricerca applicata e sulle discipline STEM, ponendo le fondamenta per trasformare un’ambizione visionaria in una solida realtà geopolitica ed economica.
Avvocato esperto in diritto internazionale, diritto marittimo e commerciale. Ha collaborato con il Prof. Umberto Leanza, partecipando alle attività di studio e di ricerca della cattedra di diritto internazionale della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in particolare in materia di Diritto Internazionale del Mare, di regime giuridico dei satelliti e dell’orbita geostazionaria e sul regime giuridico dell’Antartide. Ha partecipato, in più occasioni, per conto del Ministero degli Affari Esteri, in qualità di esperto giuridico, ai lavori della Commissioni O.N.U. Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law); è stato, altresì, membro della delegazione italiana ai lavori della Hague Conference on Private International Law.









