La nuova Legge Italiana sullo Spazio

Spazio

Introduzione

Il settore dello spazio, in particolare della c.d. Space Economy, ha importanti implicazioni, spesso non integralmente percepite dalla pubblica opinione, in tutti gli aspetti della nostra società.

Come noto, la Space Economy è la catena del valore che, partendo dalla fase di ricerca, sviluppo e  realizzazione arriva  alla  generazione  di  prodotti  e  servizi  che coprono una variegata gamma di attività, quali  le  telecomunicazioni evolute, la navigazione e il posizionamento, il monitoraggio ambientale e del clima, le previsioni meteorologiche, la protezione dal rischio di impatto di  asteroidi  con  la  Terra,  lo  sfruttamento  minerario  degli  asteroidi o altri corpi celesti, il supporto all’aviazione civile, ai droni, agli utilizzi militari e molti altri.

Le stime della Space Economy sono emblematiche della sua crescente importanza nell’economia mondiale:

  • In base alle rilevazioni espresse con il “Space Economy Report” di Euro Consult, il settore spaziale globale nel 2022 ha raggiunto un valore di 460 miliardi di dollari, con una stima per il 2024 di 596 miliardi di dollari, con una previsione di crescita al 2033 sino a 944 miliardi di dollari.
  • Dai dati pubblicati da Eurispes, lo 0,35% del PIL mondiale è legato allo spazio, mentre per il World Economic Forum potrebbe essere raggiunto nel 2025 un valore di 1,8 trilioni di dollari. Si stima, inoltre, che l’industria commerciale spaziale avrà un valore superiore ad 1 trilione (1000 miliardi) di dollari nel 2040, dagli attuali 350 miliardi, legati allo sviluppo delle attività più varie (lancio di razzi privati per turismo, sfruttamento risorse, realizzazione infrastrutture, etc.);
  • Le cifre riferite all’Italia sono altrettanto rilevanti:

• il Report SACE 2024 indica il giro d’affari in Italia dell’Economia dello spazio in 3 miliardi di euro di cui il 27% generato da start up ed il 66% da medie imprese.

Allo stato, l’Italia è il terzo finanziatore dell’ESA con il 15% degli investimenti ed uno stanziamento fino al 2026 di 7,23 miliardi di euro per programmi di ricerca, potenziamento delle infrastrutture ed innovazione tecnologica.

Il  “Piano Strategico Space Economy” definito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2018, già definiva la Space Economy “una delle più promettenti traiettorie di sviluppo dell’economia mondiale dei prossimi decenni” ed indicava in 4,7 miliardi di euro la previsione di investimento

  • Secondo il documento elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico “L’industria italiana dello spazio. Ieri, oggi e domani, “nel settore spazio operano all’incirca 200 aziende con un fatturato annuo al 2020 di circa 2 miliardi di euro”.
  • Nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy , il fondo istituito a carattere pluriennale (Fondo per l’Economia dello Spazio), aveva una dotazione iniziale di milioni di euro 85 (2024), 160 (2025) e 50 (2026) (la dotazione prevista dalla Legge per il 2025 è stata poi ridotta a  35 milioni di euro).
  • Nel P.N.R.R. per lo spazio sono previsti 1,29 miliardi di euro per tecnologie satellitari ed economia spaziale a cui si aggiungono 2 miliardi di euro di investimenti approvati dal COMINT (Comitato Interministeriale per lo Spazio).
  • Dal catalogo pubblicato e aggiornato annualmente dall’ASI sulla filiera industriale che collabora con i progetti dell’Agenzia, comprensivo di startup, PMI e big player e dal documento del Ministero, si evince che il comparto spaziale italiano è composto per circa l’80% da piccole e medie imprese altamente specializzate nel campo manifatturiero e in diversi ambiti: dai componenti elettronici all’avionica, dall’assemblaggio delle strutture alla creazione di materiali ad hoc, dalle componenti ingegneristiche alla strumentazione ad alta precisione.
  • Circa 50.000 addetti specializzati, su più di 200.000 totali nella filiera, sono impiegati nelle oltre 4.000 aziende che costituiscono l’indotto. La maggior parte di esse, circa il 90%, sono PMI.
  • Il comparto italiano vanta anche diversi big player e grandi imprese (circa il 17%) riconosciute e affermate internazionalmente, che sviluppano la loro attività in diversi ambiti della filiera, principalmente telecomunicazioni e satellitare, tra le più grandi la Leonardo SpA, una delle prime dieci aziende mondiali ad alta tecnologia che operano nei settori aerospazio, difesa e sicurezza.

Dallo studio pubblicato da Eurispes nel Marzo 2025, emerge  che l’Italia è il sesto paese al mondo per rapporto tra investimenti nello spazio e PIL.

Occorre, tuttavia, sottolineare che dall’ultimo rapporto dell’Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, alcuni numeri della Space Economy si sono  ridotti rispetto ai picchi raggiunti nel 2016, quando venivano prodotti veicoli e satelliti per le missioni spaziali per un valore pari a 6,2 miliardi di Euro, dato rimasto sostanzialmente invariato fino al 2019, anche in forza dei costanti investimenti pubblici nel settore spaziale da parte dell’Unione Europea, anche mediante l’ESA.

Per quanto attiene all’Italia, sempre secondo Eurostat, l’esportazione dei veicoli ed altri oggetti spaziali, nel 2022 è stata pari a 512 milioni di euro, mentre nel 2012 e nel 2019 si era attestata a circa 1,74 miliardi di Euro e nel 2023 ha registrato 7,5 miliardi di euro.

Dati che dimostrano che la crescita del  settore è ancora soggetta ad oscillazioni derivanti da più fattori, quali le politiche e lo stato delle economie nazionali, le tensioni ed i conflitti a livello mondiale e le persistenti incertezze di natura tecnologica e normativa.

1.  La legge italiana sullo spazio

L’Italia, dopo una lunga attesa ed un iter parlamentare iniziato lo scorso anno, si è finalmente dotata per la prima volta di una normativa in materia di attività spaziali con la Legge n. 89 del 13 Giugno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2025.

Il percorso, culminato con la legge n. 89/2025, era iniziato nel 2016 con l’adozione del Piano Strategico Space Economy da parte della cabina di regia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale aveva fatto seguito l’istituzione del Comitato Interministeriale per le Politiche allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale (COMINT), avvenuta con la Legge n. 7/2018. Tale ente ha approvato poi, l’anno successivo, il Documento Strategico di politica spaziale nazionale, inizialmente predisposto dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che a sua volta ha elaborato anche il documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020/2029.

Tale intervento legislativo è stato necessario per disciplinare l’accesso allo spazio extra-atmosferico degli operatori privati e pubblici, nonché tutte le attività spaziali, comprese quelle produttive ed estrattive, fino alla fase di rientro e smaltimento (la legge, invero, non specifica quando l’attività possa essere definita “spaziale”, né fornisce una definizione delle attività interconnesse che potrebbero essere oggetto di un’unica autorizzazione).

La struttura della legge è, in termini generali, conforme a quella adottata da altri Stati europei, come ad esempio la Francia e la Germania; in estrema sintesi, i principi ispiratori e le direttrici della legge, composta da trentuno articoli distribuiti in cinque titoli, possono essere così riassunti:

  1. Importanza strategica del settore, confermata sia dalla presenza di una pluralità di soggetti istituzionali nell’iter autorizzativo, sia dal ruolo statale esercitato in occasione del trasferimento di attività spaziali, così come dalle misure adottate per l’economia dello spazio;
  2. Promozione delle attività spaziali e loro sostegno economico (art. 24);
  3. Necessità della regolamentazione adottata per effetto del principio di responsabilità diretta dello Stato per le attività condotte anche da soggetti non governativi, in base all’articolo 6 del Trattato sullo Spazio del 1967, con contestuale obbligo che tali attività siano autorizzate preventivamente e la previsione di stringenti requisiti in materia di copertura assicurativa, sicurezza, resilienza informatica e sostenibilità ambientale;
  4. Necessità di disciplinare i processi autorizzativi e di controllo delle attività spaziali, tanto più in considerazione del fatto che vi sono numerosi operatori privati e le aree dove sono esercitate non sono soggette a sovranità nazionale;
  5. Ampia definizione di attività spaziali, che ricomprende anche l’esplorazione e l’uso delle risorse spaziali, pur in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale;
  6. Favor per soluzioni di partenariato pubblico–privato ed accesso ai dati, servizi e risorse in modo equo e non discriminatorio.

La portata generale del quadro giuridico internazionale, privo di norme di dettaglio, rimette alle legislazioni nazionali il compito di prevedere meccanismi e procedure in materia di esercizio delle attività spaziali da parte degli operatori, in questo caso, operanti nel territorio italiano o italiani al di fuori di esso, come sancisce l’art. 3 della Legge definendo il suo ambito di applicazione.

Autorità competenti e procedimento autorizzativo.

L’iter autorizzativo, disciplinato dall’art. 7, sul presupposto della dichiarata natura strategica di tali  attività, coinvolge più enti istituzionali nella verifica dei requisiti di natura tecnica, finanziaria ed ambientale attribuita alla Agenzia Spaziale Italiana ed in misura minore al COMINT (Comitato Interministeriale per le Politiche allo spazio e alla ricerca aerospaziale), tenuto comunque ad esprimere un parere vincolante ed al Ministero della Difesa (art. 11) per gli aspetti di sua competenza.

E’, difatti, prevista l’esclusione dalla applicazione della disciplina per le attività spaziali e quelle correlate condotte direttamente dal Ministero della Difesa e dagli organismi di informazione e sicurezza.

L’autorizzazione è subordinata alla verifica da parte di ASI nel termine di sessanta giorni, in ordine al  possesso di requisiti oggettivi, di idoneità tecnica ed in materia di sicurezza e resilienza delle infrastrutture rispetto ai rischi informatici e di sostenibilità ambientale (art. 5) e di requisiti soggettivi, elencati all’art. 6, che condizionano il rilascio dell’autorizzazione, che consistono in:

requisiti generali di condotta previsti dall’art. 94 del D.L. 31.03.2023 n. 36; capacità professionali e tecniche idonee per le attività per le quali si richiede l’autorizzazione; adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all’attività spaziale da condurre; stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro alle modalità di cui al successivo art. 21; disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, provvisto da un fornitore abilitato.

Verificata la sussistenza di tali requisiti, la richiesta viene presentata alla Autorità Responsabile (Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità con delega alle politiche spaziali o aerospaziali) per il tramite dell’ASI (alla quale gli artt. 11 e 14 attribuiscono anche poteri di programmazione, coordinamento e vigilanza), con coinvolgimento anche del Ministero della Difesa e del COMINT, anche sull’eventuale grave pregiudizio per gli interessi dello Stato su diversi profili; l’esito della domanda dovrà avvenire nel termine di 120 giorni, ridotti a sessanta se vengono applicati accordi di mutuo riconoscimento con Stati terzi che dispongono  di analoghe normative.

Nell’ambito delle proprie verifiche, il COMINT può adire altre amministrazioni pubbliche interessate, gli organi di informazione e sicurezza dello Stato, il Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L’autorizzazione (che può essere cumulativa per missioni interconnesse o costellazioni di satelliti) può prevedere prescrizioni e stabilisce la durata che può essere prorogata; può essere modificata per ragioni sopravvenute (art. 8) o sospesa (art. 9) ed è possibile il trasferimento dell’attività spaziale o della proprietà dell’oggetto spaziale, previa autorizzazione dell’Autorità Responsabile (art. 10).

Infine, per le attività di minore impatto, come quelle di natura scientifica, è prevista una procedura autorizzativa semplificata.

Altro aspetto rilevante della nuova normativa, è costituito  dalla previsione di decreti di attuazione (art. 13) che avranno natura prevalentemente tecnica (condizioni di sicurezza, documentazione, sanzioni, etc.) e forniranno condizioni specifiche per l’iter autorizzativo, requisito necessario in una materia dove predominano investimenti, ancor più se per importi elevati, di natura privata.

Infine, per venire incontro alle richieste avanzate dagli stakeholders privati, l’articolo 4 prevede il riconoscimento delle autorizzazioni concesse da altri Stati, qualora i criteri siano equivalenti a quelli previsti dalla Legge o in forza di un accordo bilaterale.

L’iter amministrativo appare complesso considerato che la pubblica amministrazione è presente a più livelli con enti diversi e la sua efficacia non potrà che essere verificata in sede di sua concreta applicazione.

Il sistema adottato dal legislatore italiano si caratterizza per un sistema misto, che prevede una autorizzazione sia per singole attività che per una serie di attività dello stesso tipo o, addirittura, interconnesse, a differenza di quanto accade nella maggior parte dei paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Olanda, tra gli altri) che prevedono autorizzazioni per singole operazioni spaziali.

Altri Paesi, viceversa, come la Francia e l’Australia, prevedono licenze generali di durata pluriennale per operatore.

L’iter autorizzativo introdotto, è ispirato ad una forte impronta discrezionale, sia nella prima fase di natura tecnica ed istruttoria, considerato che l’ASI è comunque un organo dello Stato e non una autorità indipendente ed è dotato, nell’ambito del procedimento, di poteri estremamente incisivi, come, ad esempio, la facoltà di esprimere un parere negativo di apparente natura vincolante per l’Autorità Responsabile; sia nella fase più propriamente politico-amministrativa, già di per sé caratterizzata per sua natura da una forte natura discrezionale.

Tale facoltà appare ancora più rafforzata in considerazione del fatto che i poteri attribuiti sono analoghi a quelli previsti dal D.L. n. 21/2012 in tema di Golden Power (norma peraltro espressamente richiamata nel testo legislativo).

I poteri discrezionali attribuiti all’Autorità Responsabile in termini così ampi (valutazione legittima in considerazione dell’interesse pubblico in una materia così delicata come quella spaziale) dovranno essere implementati considerando, nel contempo, il principio di accesso equo e non indiscriminato richiamato dalla stessa normativa in questione, che si riflette, ad esempio, anche nel favor espresso per soluzioni di partenariato pubblico e privato.

Registro ed immatricolazione degli oggetti spaziali. Regime di responsabilità e obbligo di garanzia assicurativa

La registrazione o immatricolazione degli oggetti spaziali, disciplinata dal titolo terzo della Legge, è determinante per stabilire il c.d. Launching State  e, quindi, il regime di responsabilità e di giurisdizione in base alla Convenzione sulla Registrazione del 1975.

A tale fine, la legge prevede (art. 15) l’introduzione di un Registro nazionale degli oggetti spaziali, gestito dall’ASI, ove devono essere iscritti tutti gli oggetti che presuppongono la qualifica di stato di lancio dell’Italia secondo quanto prescritto dalla citata Convenzione, oltre un Registro complementare dedicato agli oggetti acquisiti in orbita da operatori italiani, ai fini della trasparenza e del regime probatorio in caso di controversie (art. 17) e, in generale, un obbligo informativo in materia di immatricolazione a carico dell’operatore (art. 16).

A livello internazionale, è previsto un ulteriore registro (il c.d. Resolution Register) presso il Segretario Generale ONU, in forza della Risoluzione 1721 (XVI) approvata nel 1961 dall’Assemblea Generale ONU, organo coinvolto anche nell’ambito dell’obbligo di invio al suo Segretario Generale, dei dati identificativi del bene inseriti nel Registro Nazionale, allo scopo di favorire la condivisione costante delle relative informazioni.

Per quanto concerne la responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato, la nuova normativa si muove nell’ambito dei seguenti principi:

  1. le attività spaziali sono pericolose per loro natura in termini di sicurezza ed impatto ambientale;
  2. sussiste una responsabilità di natura oggettiva dello Stato dell’operatore rispetto alle attività dallo stesso poste in essere in conformità a quanto previsto dall’art. 6 Trattato sullo Spazio 1967 e dalla Convenzione sulla Responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali  del 1972.

Tale Convenzione prevede un duplice regime di responsabilità a carico dello Stato di Lancio:

  1. Danno cagionato sulla Terra o nello spazio aereo: responsabilità oggettiva (non è necessario dimostrare la colpa);
  2. Danno cagionato nello spazio extraatmosferico: è richiesta  la colpa  dello Stato  di  lancio;
  3. la Convenzione non stabilisce un principio di esclusività, quindi è possibile agire sulla base della propria legge nazionale (e giurisdizione) o in base alla Convenzione (più favorevole, perché stabilisce una responsabilità illimitata sia sotto il profilo temporale che economico, nonché di carattere assoluto (art. 19).

Il titolo IV della legge, tuttavia, (art. 18), non prevede tale distinzione e  prevede che  l’operatore sia sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, escluso solo il caso in cui l’operatore provi che i danni sono stati causati in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all’operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, o se provi che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato.

La responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l’operatore provi che (i) i danni siano stati in via esclusiva e con dolo da un terzo e che il fatto del terzo non poteva essere impedito; (ii) i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato (con condotta grevemente colposa). La norma richiama in via analogica anche l’applicazione dell’art. 1227 c.c., norma che fa riferimento al concorso di colpa del creditore, mentre, in questo caso, il concorso è riferito alla parte danneggiata.

Sotto il profilo del quantum, la legge prevede che nei casi sopra descritti, l’operatore autorizzato risponde del danno sino al limite minimo sancito dall’art. 21, comma 1, di 50 milioni di euro (venti, in caso di start-up innovativa o per finalità di ricerca); limite che decade automaticamente in assenza di copertura o mancato rispetto delle prescrizioni, con conseguente responsabilità illimitata dell’operatore.

Tale norma prevede, inoltre, l’obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria, per cui gli operatori autorizzati devono stipulare contratti assicurativi o di analoga natura, a copertura dei danni derivanti dall’attività spaziale, con massimale fino a 100 milioni di euro per sinistro. Tale massimale, da una parte, espone meno lo Stato nel caso in cui sia destinatario di richieste risarcitorie in base alla legge o alle convenzioni internazionali; dall’altra, potrebbe rendere meno attrattivo per gli operatori il regime autorizzatorio italiano rispetto ad altri Paesi Europei, ad esempio, come la Francia ed il Regno Unito, ove il massimale è di sessanta milioni di euro.

Tale limite può, tuttavia,  essere ridotto, in base  a quanto previsto dall’art. 13 del Decreto, laddove vengano individuate tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell’attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti si muovono, della durata e tipologia dell’attività spaziale.

  • Il massimale, in ogni caso, non può essere inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come attività di start-up innovativa, a 20 milioni di euro.

L’art. 19 disciplina il caso in cui lo Stato italiano sia chiamato a rispondere da uno Stato straniero per i danni causati da oggetti spaziali in forza della Convenzione sulla responsabilità  internazionale per i danni causati da oggetti spaziali firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 Marzo 1972 o di altre norme internazionali.

In tali ipotesi, lo Stato ha la facoltà di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’operatore dell’attività spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro 24 mesi dall’avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie, con il limite di cui all’art. 21, comma 1, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art. 18, comma 4.

In Italia, tuttavia, così come in Francia,  non sono previsti limiti all’ammontare degli indennizzi statali, a differenza, ad esempio, degli Stati Uniti, con un approccio che rivela chiaramente l’intento di proteggere l’industria spaziale.

Difatti, per quanto attiene alla responsabilità dello Stato, esso risponde dei danni cagionati a terzi che eccedano l’importo di 100 milioni di Euro, ovvero in caso di accertato stato di insolvenza dell’operatore o della compagnia assicurativa, oppure per invalidità o mancanza della garanzia.

  • L’operatore decade dal beneficio del limite quantitativo sopra previsto,  nel caso in cui non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, ovvero ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o ha violato gli obblighi previsti dall’art. 21 in materia di obbligo di garanzia assicurativa (art. 18.4).

Anche per tale ragione, nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni, lo Stato è litisconsorte necessario.

La legge regolamenta all’art. 20 anche l’ipotesi  di danni causati sul territorio italiano da Stati di lancio stranieri, in forza della Convenzione del 1972 sopra citata, per cui le persone danneggiate sul territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, possono presentare allo Stato italiano denuncia di sinistro o istanza di risarcimento entro 6 mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi.

Lo Stato italiano che, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto ed ottenuto dallo Stato straniero risarcimento dei danni, è tenuto a corrispondere le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia (art. 20, comma 1).

Il secondo comma di tale disposizione, prevede, viceversa, che se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunciato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente ad oggetto l’esito della denuncia.

Tali disposizioni non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i Tribunali o gli organi amministrativi dello Stato straniero per richiedere il risarcimento dei danni ed il risarcimento non è comunque dovuto se risulta che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato o se il fatto colposo del medesimo abbia concorso a cagionare il danno.

Come evidenziato, il regime di responsabilità introdotto dalla nuova normativa è direttamente connesso con l’obbligo di garanzia assicurativa sancito all’art. 21 con massimale pari a ciascun sinistro di 100 milioni di Euro (salvi massimali inferiori in base alle fasce di rischio individuate dai decreti di cui all’art. 13); tale norma prevede, altresì, la possibilità che le imprese di assicurazione o i prestatori della garanzia finanziaria, assumano direttamente l’intero rischio, ovvero in coassicurazione, o in forma consortile mediante una pluralità di imprese (in tale ultimo caso, il Consorzio deve essere registrato ed approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità).

Il terzo danneggiato ha inoltre azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito (art. 21.4) e l’assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione, né di nullità del contratto avente effetto retroattivo, ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell’operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purchè questi ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni (art. 21.5); in tali casi, l’assicurazione ha azione di rivalsa contro l’operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.

Misure per la space economy e previsione di una riserva  di capacità trasmissiva nazionale

  • L’ultimo titolo, il V della legge, è dedicato alle misure per la space economy  ed altri interventi in materia di riserva di capacità trasmissiva nazionale.
  • In primo luogo, al fine di promuovere l’economia dello spazio, l’art. 22 prevede un Piano nazionale di durata non inferiore a 5 anni contenente disposizioni programmatiche, sulla base di analisi e valutazioni ove sono coinvolti i soggetti istituzionali sopra indicati.
  • Sempre in considerazione della natura strategica del settore, è istituito (art. 23) un “Fondo per l’Economia dello Spazio” con la dotazione di 35 milioni di Euro per l’anno 2025.

Sono, inoltre, previste procedure semplificate ed incentivanti per forme di partneriato pubblico – privato e norme speciali in materia di appalti a sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali (art. 24), in particolare a favore di start-up innovative e piccole e medie imprese.

La natura strategica del settore è confermata, tra le altre, da ulteriori disposizioni, in primo luogo, dall’art. 25 che dispone che “al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale …” è costituita una riserva di capacità trasmissiva nazionale, utilizzando “… sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’Alleanza atlantica, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese”.

Tale norma riflette le comuni preoccupazioni  circa l’affidamento e l’uso di infrastrutture  spaziali da parte di soggetti privati e la volontà più volte rappresentata di ricorrere a costellazioni satellitari eurocomunitarie o nazionali.

In secondo luogo, dal mantenimento del c.d. golden power in tema di “applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l’attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto legge 15 Marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 Luglio 1990, n. 185 e del decreto legislativo 15 Dicembre 2017, n. 221”.

Tale clausola di salvaguardia, pur giustificata anche dall’obiettivo di tutelare le imprese dotate di know-how non in grado di competere con le aziende di grandi dimensioni leaders del mercato, pone un problema di coordinamento e di sovrapposizione tra le due normative, laddove l’esercizio del c.d. golden power attribuisce allo Stato il potere di porre veti, prescrizioni e condizioni rispetto ad atti di natura societaria ed operazioni da parte di enti ritenuti di rilevanza strategica; mentre la legge appena entrata in vigore prevede una analoga incidenza dello Stato nel settore spaziale per motivi di sicurezza nazionale.

A ciò si aggiunga l’esclusione prevista dallo stesso art. 28 dall’ambito di applicazione della legge, delle attività spaziali e di quelle correlate, condotte dal Ministero della Difesa e dagli organismi di informazione per la sicurezza.

  • Non è, infine, previsto un regime specifico per la risoluzione delle controversie, essendo l’unico riferimento normativo a tale riguardo contenuto all’art. 30 in materia di legge penale applicabile, in base al quale gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.
  • L’assenza di disposizioni specifiche, pone, peraltro, un problema di coordinamento con l’applicabilità della Legge n. 241/90, nonché di natura interpretativa, ad esempio con riferimento alla individuazione degli atti impugnabili ed alla valutazione della discrezionalità e/o dell’inerzia degli enti istituzionali coinvolti.

Conclusioni

Da una prima valutazione, la Legge n. 89/2025 colma una lacuna legislativa  e fornisce agli operatori gli strumenti per poter intervenire in tale settore con le certezze di un quadro normativo definito; sarà, tuttavia, necessario valutare come, in concreto, verranno esercitate le facoltà attribuite agli attori istituzionali coinvolti e le condizioni previste dai decreti di attuazione che andranno a definire l’ambito delle attività, ad esempio in materia di garanzia assicurativa.

Occorrerà, inoltre, verificare come tale normativa si coordinerà, a livello comunitario, con quella europea, alla luce della altrettanto recente proposta di Regolamento Europeo sulle attività spaziali (EU Space Act), presentata dalla Commissione Europea il 25.06.2025, con lo scopo di unificare le regole in materia autorizzativa, di sicurezza e sorveglianza, mediante l’introduzione di standards comuni ed un meccanismo di coordinamento tra autorità nazionali a livello europeo.

In particolare, da quanto riportato nel comunicato stampa della Commissione Europea del 25.06.2025, le nuove misure si basano su tre pilastri fondamentali, sicurezza, resilienza e sostenibilità e si applicherebbero alle risorse spaziali sia dell’UE che nazionali, nonché agli operatori dei paesi terzi che offrono servizi in Europa.

Tale futuro provvedimento, pertanto, inciderà, a sua volta, sui diritti e doveri dei vari protagonisti, pubblici e privati che operano in tale comparto, in qualche modo sovrapponendosi con le rispettive legislazioni nazionali, rendendo necessario un coordinamento tra le stesse e le disposizioni che verranno approvate a livello europeo.

Space-Law Avvocato Marco-Machetta Delimitazione spazio Cosmico

Avvocato esperto in diritto internazionale, diritto marittimo e commerciale. Ha collaborato con il Prof. Umberto Leanza, partecipando alle attività di studio e di ricerca della cattedra di diritto internazionale della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in particolare in materia di Diritto Internazionale del Mare, di regime giuridico dei satelliti e dell’orbita geostazionaria e sul regime giuridico dell’Antartide. Ha partecipato, in più occasioni, per conto del Ministero degli Affari Esteri, in qualità di esperto giuridico, ai lavori della Commissioni O.N.U. Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law); è stato, altresì, membro della delegazione italiana ai lavori della Hague Conference on Private International Law.